Associazione Culturale Le Opere e I Giorni, Homepage

Associazione

Statuto


TITOLO I

Disposizioni generali

Art. 1 . - E' costituita ai sensi della Legge 266/91, l'associazione di cultura e politica denominata "Le opere e i giorni". L'associazione non ha fini di lucro. L'associazione ha sede provvisoriamente presso i locali della Biblioteca Civica del Comune di Tortona, siti in Corso Romita 16 in Tortone e può istituire uffici anche in altre località. L'associazione può collaborare, con delibera da adottarsi dal consiglio direttivo, ad altre associazioni od enti quando ciò torni utile al conseguimento dei fini sociali. Essa dovrà tuttavia mantenere sempre la più completa indipendenza nei confronti degli organi di governo, delle aziende pubbliche e private, delle organizzazioni sindacali e dei partiti politici. Gli organi dell'associazione sono: l'assemblea dei soci, il consiglio direttivo, il presidente. L'associazione è formata da giovani studenti e persone di formazione culturale, interessi e convinzioni politiche diverse, ma legati da un comune impegno civico e dal condiviso riconoscimento della centralità della creazione e diffusione di conoscenza nella società contemporanea. A partire dall'attribuzione di crescente importanza al principio di interdipendenza tra attori istituzionali e soggetti non gerarchizzati e allo stretto legame tra contesti locali e dimensione globale essi riconoscono l'utilità del contributo che può essere portato al dibattito pubblico dai gruppi intermedi e dalle associazioni volontarie operanti in special modo a livello locale.

 

TITOLO II

Fini e scopi

Art. 2 - L'Associazione ispirandosi ai principi di solidarietà sociale, si prefigge come scopo di promuovere, organizzare e realizzare iniziative ed eventi culturali diretti alla conoscenza di problematiche culturali, sociali e politiche di interesse generale e locale; In questo ambito intende poi - promuovere e organizzare conferenze e seminari di studio aperti al pubblico; - pubblicare saggi, volumi e gli atti di convegni da essa promossi o realizzati; - sviluppare e consolidare rapporti con studiosi e istituti di ricerca; - svolgere in genere tutte le attività che si riconoscono utili per il raggiungimento dei fini che l'associazione si propone. Le attività di cui sopra sono svolte dall'Associazione attraverso le prestazioni fornite dai propri aderenti. Tale attività non può essere retribuita nemmeno in modo indiretto. Agli aderenti possono essere rimborsate le spese vive effettivamente sostenute per l'attività prestata, previa documentazione ed entro limiti preventivamente stabiliti dall'Assemblea dei soci.


TITOLO III

Entrate, patrimonio sociale e quote

Art. 3 - Le risorse economiche e finanziarie per il funzionamento e per lo svolgimento dell'attività dell'Associazione derivano da: a) contributi degli aderenti; b) contributi di privati; c) quote associative; d) contributi dello stato, di enti o di istituzioni pubbliche finalizzati esclusivamente al sostegno di specifiche attività o progetti; e) contributi di organismi internazionali; f) donazioni e lasciti testamentari; h) introiti derivanti dalle iniziative sociali. Art. 4 - L'entità della quota associativa è definita annualmente dal Consiglio Direttivo tenuto conto del programma di attività previsto per l'anno successivo, approvata dall'Assemblea dei Soci e viene comunicata per iscritto direttamente ai soci.


TITOLO IV

I Soci

Art. 5 - Possono far parte dell'associazione le persone fisiche e le persone giuridiche che per la loro attività di studio o di lavoro siano interessate all'attività dell'associazione stessa. I soci sono tenuti, dal momento in cui entrano a fare parte dell'associazione, al pagamento di una quota annua il cui importo è fissato annualmente dal consiglio direttivo dell'associazione e approvato dall'assemblea generale. Art. 6 -.Sulla domanda di iscrizione all'associazione decide, in modo inappellabile, il consiglio. Art. 7 - Il socio che intenda recedere dalla associazione deve darne comunicazione con lettera raccomandata un mese prima dello scadere del periodo di tempo per il quale è associato. Art. 8 - I soci si impegnano ad osservare il presente statuto. Si impegnano pure a dare la loro collaborazione all'associazione per la realizzazione dei suoi fini istituzionali ed a fornire quelle notizie sulla propria attività che verranno richieste agli associati dagli organi dell'associazione, salve le imprescindibili esigenze di riservatezza di ciascun associato. L'associazione può utilizzare le notizie che le pervengono dai soci solo per il proseguimento degli scopi sociali e renderle pubbliche soltanto previo assenso degli interessati.

 

TITOLO V

L'assemblea dei soci

Art. 9 - L'assemblea ordinaria dei soci è convocata dal presidente dell'associazione almeno una volta all'anno entro il 31 marzo per l'approvazione dei bilanci e su tutti gli altri argomenti di carattere generale iscritti all'ordine del giorno per iniziativa del consiglio direttivo, ovvero su richiesta di almeno cinque soci. La data e l'ordine del giorno dell'assemblea sono comunicati ai soci per lettera raccomandata o con quegli altri mezzi che il consiglio direttivo riterrà opportuni, 20 giorni prima di quello fissato per l'adunanza. Ci si riunisce nella sede dell'associazione o in altra località da indicarsi nell'avviso di convocazione. L'assemblea generale è convocata altresì ogniqualvolta il presidente dell'associazione o il consiglio lo ritenga opportuno e quando un quarto dei soci ordinari lo richieda. Hanno diritto d'intervento tutti i soci in regola col pagamento della quota annuale; essi possono farsi rappresentare da altri soci, esclusi i membri del consiglio. Per la costituzione legale dell'assemblea e per la validità delle sue deliberazioni è necessario l'intervento di un numero di soci che rappresenti almeno il 50 per cento degli iscritti. Non raggiungendo questo numero di voti, la sessione è rimandata a non più di 40 minuti dalla prima convocazione; nella seconda convocazione l'assemblea è valida qualunque sia il numero dei soci presenti e rappresentati; la data di questa sessione può essere fissata nello stesso avviso di convocazione della prima. Art. 10 - L'assemblea delibera a maggioranza di voti dei soci presenti o rappresentati mediante regolare delega scritta rilasciata ad altro socio, purché non consigliere. Il voto è espresso pubblicamente per alzata di mano. Ogni socio dispone di un voto. Ogni socio può rappresentare non più di due deleghe. Art. 11 - Spetta all'assemblea generale ordinaria: a) fissare le direttive per l'attività dell'associazione; b) eleggere il presidente dell'associazione e i consiglieri membri del consiglio direttivo; c) discutere e deliberare relativamente ad ogni altro argomento ad essa demandato all'ordine del giorno e per statuto; d) approvare il bilancio preventivo nonché quello consuntivo di ogni esercizio, che si chiuderà al 31 dicembre di ogni anno; e) approvare altre eventuali proposte avanzate dal consiglio. Spetta all'assemblea, inoltre, deliberare sulle proposte di modifica al presente statuto e in merito allo scioglimento dell'associazione. Le deliberazioni dell'assemblea vengono fatte risultare da appositi verbali firmati dal presidente e dal segretario generale dell'associazione. Art. 12 - Assemblee straordinarie possono essere convocate dal presidente dell'associazione per deliberazione del consiglio direttivo, oppure per domanda di un numero di soci che rappresenti non meno della decima parte degli iscritti. Art. 13 - L'assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in caso di assenza o temporaneo impedimento, dal membro più anziano in carica del consiglio. Art. 14 - I soci riuniti in Assemblea possono modificare il presente statuto ma non possono modificare gli scopi dell'associazione stabiliti dal precedente articolo 2.

 

TITOLO VI

Il consiglio direttivo

Art. 15 - Il consiglio direttivo è eletto dall'assemblea ed è composto da non meno di quattro e non più di sette consiglieri. Per la prima volta la loro nomina verrà effettuata nell'atto costitutivo. Il consiglio direttivo dura in carica 3 anni ed i suoi membri possono essere rieletti. I soci fondatori sono membri di diritto. In caso di morte o di dimissioni di consiglieri prima della scadenza del mandato, il consiglio direttivo provvederà alla loro sostituzione per cooptazione. I consiglieri così eletti rimangono in carica sino alla successiva assemblea ordinaria. Art. 16 - Il consiglio direttivo è investito di ogni potere per decidere sulle iniziative da assumere e sui criteri da seguire per il conseguimento, l'attuazione degli scopi dell'associazione e per la sua direzione ed amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare il consiglio: a) fissa le direttive per l'attuazione dei compiti statutari, ne stabilisce le modalità e le responsabilità di esecuzione e controlla l'esecuzione stessa; b) stabilisce l'importo delle quote annue di associazione; c) delibera sull'ammissione dei soci; d) decide sull'attività e le iniziative dell'associazione e sulla sua collaborazione con i terzi e) approva i progetti di bilancio preventivo e consultivo da presentare all'assemblea dei soci; f) nomina al suo interno uno o più vice-presidenti, il segretario generale e il tesoriere. Art. 17 - Esso si riunisce ogni volta che sia necessario, su iniziativa del presidente o di almeno un quarto dei consiglieri, e comunque non meno di una volta ogni 4 mesi. Art. 18 - Le deliberazioni del consiglio direttivo sono prese a maggioranza di voti dei consiglieri presenti. In caso di parità di voti prevale quello del presidente.

 

TITOLO VII

Il Presidente, il tesoriere, il segretario generale

Art. 19 - Il presidente dell'associazione dura in carica 3 anni e può essere rieletto. Esso ha la firma e la rappresentanza legale dell'associazione di fronte a qualsiasi autorità giudiziaria e amministrativa e di fronte a terzi. A lui spetta l'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea generale e del consiglio. Art. 20 - Il tesoriere è il custode delle risorse finanziarie e patrimoniali dell'associazione e si occupa della loro gestione ordinaria e straordinaria. Presenta il bilancio preventivo e consuntivo al presidente e al consiglio direttivo. Si occupa della gestione di eventuali fondi e contributi ricevuti da istituzioni e organi terzi. Art. 21 - Il segretario generale si occupa della gestione ordinaria dell'associazione. Cura le relazioni con altre associazioni e enti terzi. Redige e firma, insieme al presidente, i verbali del consiglio direttivo e dell'assemblea generale. TITOLO VIII Scioglimento e disposizioni finali Art. 22 - In caso di scioglimento dell'associazione il patrimonio dell'associazione verrà devoluto ad altra Organizzazione di Volontariato operante in analogo settore a quello previsto dal presente statuto. Art. 23 - Per tutto quanto non presente nel presente statuto circa i principi ispiratori di questa associazione si fa riferimento al manifesto dell'associazione. Art. 24 - Per tutto quanto non contenuto nel presente statuto valgono le disposizioni vigenti in tema di Organizzazioni di Volontariato.

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